Home
La storia
Statuto
Organi sociali
AJE
Congressi internazionali
News
Costituzione europea

Link utili

Archivio
 

   

ASSOCIAZIONE DEI GIORNALISTI EUROPEI

Art. 1

L' "Associazione dei Giornalisti Europei" (in breve "AGE") riunisce i giornalisti che si impegnano a promuovere e sostenere con la propria attività il processo d'integrazione europea.
L'AGE - costituita a Roma il 4 dicembre 1961, con atto notaio Roberto Janiri, repertorio n. 66090, registrato il 22 dicembre 1961 - è cofondatrice della "Association des Journalistes Européens" (in breve "AJE") della quale è membro effettivo e sua Sezione d'Italia. L'AGE adotta come suo logo quello dell'AJE.
La sede dell'AGE è in Roma, via Monte Zebio, 19. Le variazioni di sede non comportano oggetto di modifica statutaria.

 Art. 2

 Scopi dell'AGE sono: facilitare ai propri associati i rapporti e i contatti con le istituzioni e organizzazioni europee e internazionali; contribuire allo sviluppo della società europea dell'informazione; sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi dell'integrazione e al concetto di cittadinanza europea; favorire gli scambi culturali, la formazione professionale, le iniziative di cooperazione e partneriato, l'impegno degli operatori dell'informazione a sostegno della libertà di stampa e della pace tra i popoli. A tal fine l'AGE può promuovere, avvalendosi anche di tecnologie multimediali, campagne d'informazione, iniziative di ricerca, congressi, convegni, seminari, viaggi di studio e tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi associativi. Può pubblicare giornali, istituire scuole e corsi di giornalismo, centri studi, banche dati, osservatori, siti-web e quant'altro attiene al settore della comunicazione.

 Art. 3 

Fanno parte dell'AGE:

a)      in qualità di Associati effettivi, con diritto di voto attivo e passivo, i giornalisti italiani ovunque svolgano la loro attività e i giornalisti europei che operano in Italia:
b)      in qualità di Associati aderenti, esponenti della società civile che si distinguono per impegno europeistico e sostengono l'attività dell'Associazione;
c)      in qualità di Associati onorari, personalità di particolare merito e prestigio.

Art. 4

Sono organi dell'AGE: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Art. 5 

L'Assemblea dell'AGE si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo disponga il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli Associati effettivi.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea è diramato dal Presidente, almeno quindici giorni prima, agli associati effettivi. L'Assemblea è valida: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato può rappresentare, con delega scritta, un solo associato.

L'Assemblea dell'AGE:

a)      determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
b)      elegge per un biennio, tra gli associati effettivi, con votazione segreta e a maggioranza dei voti: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
c)      discute la relazione annuale del Consiglio Direttivo e approva i bilanci;
d)      fissa le quote associative;
e)      approva a maggioranza di due terzi le modifiche statutarie;
f)        esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dallo Statuto o richiesta dal funzionamento dell'Associazione.
L'Assemblea, convocata dal Presidente su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati effettivi e con preavviso di un mese, può decidere a maggioranza di voti la decadenza del Consiglio Direttivo.

 Art. 6

 Il Consiglio Direttivo promuove l'attività dell'AGE. È costituito da un minimo di undici membri.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, due Vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Portavoce, che costituiscono collegialmente la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte durante l'anno. Delibera sull'ammissione degli associati; sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale e i bilanci; designa le delegazioni ai congressi e alle assemblee dell'AJE e i rappresentanti negli organismi nazionali e internazionali; delibera sulla partecipazione o adesione dell'AGE ad associazioni ed enti nazionali e internazionali e, ove necessario, delibera sulla ratifica dei loro statuti; delibera sulle pubblicazioni dell'Associazione; può istituire commissioni consultive con particolari compiti e può chiamare a farne parte anche membri esterni al Consiglio Direttivo o all'AGE; promuove in tutta Italia la costituzione di delegazioni regionali sì da favorire un necessario decentramento (sono equiparate alle delegazioni regionali italiane quelle costituite nei paesi extra-europei da giornalisti italiani che operano in quei paesi); delibera sulla variazione della sede sociale; accetta i contributi a sostegno dell'Associazione; può prendere ogni altra iniziativa utile a perseguire gli scopi associativi.

 Art. 7

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Assume la direzione responsabile delle pubblicazioni dell'AGE. Può delegare particolari compiti ad un membro della Giunta Esecutiva.

 Art. 8

La Giunta Esecutiva cura l'attività dell'AGE secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e amministra i fondi dell'Associazione.
I membri della Giunta Esecutiva non possono detenere contemporaneamente, a pena di decadenza, cariche negli organi esecutivi centrali o periferici dell'Ordine dei Giornalisti, di associazioni e di organismi della categoria giornalistica anche a carattere sindacale, previdenziale e sanitario.

 Art. 9

Il Segretario promuove l'attività esecutiva dell'Associazione secondo i deliberati degli organi dell'AGE, cura i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato l'elenco degli associati.

 Art. 10

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, elabora i bilanci preventivi e consuntivi; tiene aggiornati i registri contabili.

 Art. 11

Il Collegio dei Probiviri, costituito da cinque membri, elegge nel suo seno il Presidente; decide sulle controversie; delibera la censura o la sospensione e, in casi di particolare gravità, l'espulsione dell'associato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente; esercita il controllo sui bilanci dell'Associazione.

 Art. 13

All'atto dell'ammissione gli associati effettivi versano la quota annuale, rilasciando una dichiarazione liberatoria per l'AGE ai fini della legge sulla privacy. Il mancato versamento della quota annuale entro il primo semestre dell'anno determina la decadenza dalla qualità di associato.
L'associato ammesso all'AGE deve perfezionare la sua iscrizione versando la quota annuale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'AGE, fermo restando il principio che il recesso non conferisce al recedente il diritto di ripetere le quote versate.

 Art. 14

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'AGE sono costituite dalle quote associative annuali, dai versamenti liberali, dai contributi di enti pubblici e privati, dai ricavati a fronte delle proprie iniziative.

 Art. 15

La durata dell'Associazione è illimitata. A deliberare lo scioglimento dell'Associazione è competente soltanto l'Assemblea straordinaria. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati effettivi presenti o rappresentati all'Assemblea.
In caso di scioglimento, il fondo sociale sarà assegnato dall'Assemblea ad associazioni od organizzazioni con finalità analoghe.    

Aggiornato al 17 maggio 2007