ASSOCIAZIONE DEI
GIORNALISTI EUROPEI
Art. 1
L' "Associazione dei
Giornalisti Europei" (in breve "AGE") riunisce i
giornalisti che si impegnano a promuovere e
sostenere con la propria attività il processo
d'integrazione europea.
L'AGE - costituita a Roma il 4 dicembre 1961, con
atto notaio Roberto Janiri, repertorio n. 66090,
registrato il 22 dicembre 1961 - è cofondatrice
della "Association des Journalistes Européens" (in
breve "AJE") della quale è membro effettivo e sua
Sezione d'Italia. L'AGE adotta come suo logo quello
dell'AJE.
La sede dell'AGE è in Roma, via Monte Zebio, 19. Le
variazioni di sede non comportano oggetto di
modifica statutaria.
Art.
2
Scopi dell'AGE sono:
facilitare ai propri associati i rapporti e i
contatti con le istituzioni e organizzazioni europee
e internazionali; contribuire allo sviluppo della
società europea dell'informazione; sensibilizzare
l'opinione pubblica ai temi dell'integrazione e al
concetto di cittadinanza europea; favorire gli
scambi culturali, la formazione professionale, le
iniziative di cooperazione e partneriato, l'impegno
degli operatori dell'informazione a sostegno della
libertà di stampa e della pace tra i popoli. A tal
fine l'AGE può promuovere, avvalendosi anche di
tecnologie multimediali, campagne d'informazione,
iniziative di ricerca, congressi, convegni,
seminari, viaggi di studio e tutte le attività utili
al raggiungimento degli scopi associativi. Può
pubblicare giornali, istituire scuole e corsi di
giornalismo, centri studi, banche dati, osservatori,
siti-web e quant'altro attiene al settore della
comunicazione.
Art. 3
Fanno parte dell'AGE:
a) in qualità di
Associati effettivi, con diritto di voto attivo e
passivo, i giornalisti italiani ovunque svolgano la
loro attività e i giornalisti europei che operano in
Italia:
b) in qualità di Associati aderenti, esponenti
della società civile che si distinguono per impegno
europeistico e sostengono l'attività
dell'Associazione;
c) in qualità di Associati onorari, personalità
di particolare merito e prestigio.
Art. 4
Sono organi dell'AGE:
l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo,
la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Probiviri e il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5
L'Assemblea dell'AGE
si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni
anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo
disponga il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di
richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli
Associati effettivi.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea è diramato
dal Presidente, almeno quindici giorni prima, agli
associati effettivi. L'Assemblea è valida: in prima
convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati effettivi; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato
può rappresentare, con delega scritta, un solo
associato.
L'Assemblea dell'AGE:
a) determina il
numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
b) elegge per un biennio, tra gli associati
effettivi, con votazione segreta e a maggioranza dei
voti: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) discute la relazione annuale del Consiglio
Direttivo e approva i bilanci;
d) fissa le quote associative;
e) approva a maggioranza di due terzi le
modifiche statutarie;
f) esercita ogni altra attribuzione ad essa
demandata dallo Statuto o richiesta dal
funzionamento dell'Associazione.
L'Assemblea, convocata dal Presidente su richiesta
motivata di almeno un terzo degli associati
effettivi e con preavviso di un mese, può decidere a
maggioranza di voti la decadenza del Consiglio
Direttivo.
Art. 6
Il Consiglio
Direttivo promuove l'attività dell'AGE. È costituito
da un minimo di undici membri.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il
Presidente, due Vice-presidenti, il Segretario, il
Tesoriere e il Portavoce, che costituiscono
collegialmente la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque
volte durante l'anno. Delibera sull'ammissione degli
associati; sottopone all'approvazione dell'Assemblea
la relazione annuale e i bilanci; designa le
delegazioni ai congressi e alle assemblee dell'AJE e
i rappresentanti negli organismi nazionali e
internazionali; delibera sulla partecipazione o
adesione dell'AGE ad associazioni ed enti nazionali
e internazionali e, ove necessario, delibera sulla
ratifica dei loro statuti; delibera sulle
pubblicazioni dell'Associazione; può istituire
commissioni consultive con particolari compiti e può
chiamare a farne parte anche membri esterni al
Consiglio Direttivo o all'AGE; promuove in tutta
Italia la costituzione di delegazioni regionali sì
da favorire un necessario decentramento (sono
equiparate alle delegazioni regionali italiane
quelle costituite nei paesi extra-europei da
giornalisti italiani che operano in quei paesi);
delibera sulla variazione della sede sociale;
accetta i contributi a sostegno dell'Associazione;
può prendere ogni altra iniziativa utile a
perseguire gli scopi associativi.
Art. 7
Il Presidente è il
rappresentante legale dell'Associazione. Convoca e
presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la
Giunta Esecutiva. Assume la direzione responsabile
delle pubblicazioni dell'AGE. Può delegare
particolari compiti ad un membro della Giunta
Esecutiva.
Art. 8
La Giunta Esecutiva
cura l'attività dell'AGE secondo le decisioni del
Consiglio Direttivo e amministra i fondi
dell'Associazione.
I membri della Giunta Esecutiva non possono detenere
contemporaneamente, a pena di decadenza, cariche
negli organi esecutivi centrali o periferici
dell'Ordine dei Giornalisti, di associazioni e di
organismi della categoria giornalistica anche a
carattere sindacale, previdenziale e sanitario.
Art. 9
Il Segretario promuove
l'attività esecutiva dell'Associazione secondo i
deliberati degli organi dell'AGE, cura i verbali
delle riunioni della Giunta Esecutiva e del
Consiglio Direttivo; tiene aggiornato l'elenco degli
associati.
Art. 10
Il Tesoriere cura
l'amministrazione dell'Associazione, elabora i
bilanci preventivi e consuntivi; tiene aggiornati i
registri contabili.
Art. 11
Il Collegio dei
Probiviri, costituito da cinque membri, elegge nel
suo seno il Presidente; decide sulle controversie;
delibera la censura o la sospensione e, in casi di
particolare gravità, l'espulsione dell'associato. Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono
inappellabili.
Art. 12
Il Collegio dei
Revisori dei Conti, costituito da tre membri
effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il
Presidente; esercita il controllo sui bilanci
dell'Associazione.
Art. 13
All'atto
dell'ammissione gli associati effettivi versano la
quota annuale, rilasciando una dichiarazione
liberatoria per l'AGE ai fini della legge sulla
privacy. Il mancato versamento della quota annuale
entro il primo semestre dell'anno determina la
decadenza dalla qualità di associato.
L'associato ammesso all'AGE deve perfezionare la sua
iscrizione versando la quota annuale entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione. L'associato può recedere in qualsiasi
momento dall'AGE, fermo restando il principio che il
recesso non conferisce al recedente il diritto di
ripetere le quote versate.
Art. 14
Il patrimonio e le
risorse finanziarie dell'AGE sono costituite dalle
quote associative annuali, dai versamenti liberali,
dai contributi di enti pubblici e privati, dai
ricavati a fronte delle proprie iniziative.
Art. 15
La durata
dell'Associazione è illimitata. A deliberare lo
scioglimento dell'Associazione è competente soltanto
l'Assemblea straordinaria. Per la validità della
decisione di scioglimento occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei voti degli associati
effettivi presenti o rappresentati all'Assemblea.
In caso di scioglimento, il fondo sociale sarà
assegnato dall'Assemblea ad associazioni od
organizzazioni con finalità analoghe.
Aggiornato al 17 maggio 2007
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